I Collegi universitari legalmente riconosciuti sono istituzioni di natura giuridica privata, che esercitano funzioni di interesse pubblico. Contribuiscono infatti ad ampliare e integrare l'offerta formativa universitaria nel Paese mediante la realizzazione di progetti educativi destinati alla crescita intellettuale, professionale e umana - libera e responsabile - degli studenti.

La natura giuridica dei Collegi universitari si fonda sull’art. 191 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 (Testo unico dell’istruzione superiore) che sostiene che “le Opere e le Fondazioni che hanno per fine l’incremento degli studi superiori e l’assistenza nelle sue varie forme agli studi nelle Università e negli Istituti di Istruzione Superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione”, ma è con la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 che prende il via l'attuale quadro giuridico di riferimento.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 detta "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario". I Collegi universitari sono definiti, all’articolo 5, “strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei”.


Testo di Legge

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