Il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, di “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei Collegi universitari legalmente riconosciuti”, distingue i Collegi dalle residenze universitarie. 

I Collegi sono definiti “strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi,  funzioni formative, culturali e ricreative”. Le residenze universitarie sono definite “strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che  siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura”.

Il Decreto legislativo dedica l’intero articolo 15 ai Collegi universitari legalmente riconosciuti e li definisce “strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi”. 

Il Decreto legislativo 68/2012 prevede due tipologie di Collegio: il Collegio Universitario di Merito 'riconosciuto' e il Collegio Universitario di Merito ‘accreditato' normati da due decreti ministeriali.

Testo Decreto Legislativo

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